L'IVA AGEVOLATA AL 4% SARÀ APPLICATA SOLO INVIANDOCI DOCUMENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INVALIDITÀ.
La normativa italiana in merito all'aliquota IVA e alle agevolazioni per disabili e portatori di handicap è regolata secondo quanto espresso all'articolo 3 della legge n.104 del 1992, che ha lo scopo di facilitare la vita e l'integrazione dei soggetti in questione. Quanto riportiamo di seguito è citato parola per parola dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che riporta una summa della normativa vigente in merito.
Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’aliquota IVA agevolata del 4%.
Tra i beni soggetti a IVA agevolata rientrano, ad esempio:
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:
Per fruire dell’aliquota IVA ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
Oltre all’agevolazione IVA, alle persone disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:
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